E’ stato pubblicato sul sito del Fondo di garanzia il modulo per richiedere alle banche finanziamenti fino a 25 mila euro garantiti al 100% dallo Stato (Decreto Liquidità n. 23/2020 art. 13 lett.m).
Allego qui una versione in pdf compilabile.
Il finanziamento può essere richiesto per un importo pari al 25% dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata, fino ad un massimo di 25 mila euro. Nella maggior parte dei casi, si tratterà del bilancio o della dichiarazione relativi all’anno 2018.
In pratica, l’importo massimo del finanziamento di € 25 mila potrà essere richiesto solo con ricavi pari o superiori a € 100 mila. Per chi ha ricavi inferiori a tale soglia, l’importo massimo del finanziamento è pari al 25% dei ricavi. Ad esempio, un professionista in regime forfettario con ricavi pari a € 40 mila potrà chiedere un finanziamento per un massimo di € 10 mila.
Possono accedere a questa tipologia di finanziamento le piccole e medie imprese ed i professionisti la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19.
Velocità di erogazione e costi
Il principale appeal della misura qui esaminata è la facilità e velocità di erogazione del finanziamento. Le banche sono garantite al 100% dal Fondo di garanzia e non rischiano nulla. Non dovrebbero trovare difficoltà, quindi, a concedere rapidamente il prestito ai clienti che ne facciano richiesta.
L’intervento del Fondo di garanzia è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione.
La banca può quindi erogare il finanziamento dopo la verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del Fondo.
Le condizioni di rimborso sono favorevoli, tenuto conto dell’importo massimo del finanziamento. La durata totale del finanziamento non potrà eccedere i 72 mesi (sei anni). Per i primi due anni, dovranno essere pagati i soli interessi.
Anche il costo del finanziamento è contenuto, trattandosi di finanziamento garantito dallo Stato. La banca applicherà un tasso di interesse che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria. Il limite massimo è stabilito dallo stesso Decreto Liquidità attraverso un calcolo piuttosto complesso, che dipende dalla quotazioni di alcuni parametri finanziari. Alla data di questo post (15 aprile 2020) il tasso massimo è inferiore al 2% annuo.
Infine, ma non per importanza, deve trattarsi di un “nuovo finanziamento”, da non usare quindi per ridurre le altre esposizioni già presenti presso la stessa banca. Per queste ultime, peraltro, il Decreto “cura Italia” ha
previsto la facoltà di richiederne la sospensione fino al 30 settembre 2020, come già esaminato nel post del 31 marzo scorso.