Affidamenti non revocabili alle PMI colpite dall’epidemia di COVID-19

Il Decreto “Cura Italia” in vigore dal 18 marzo 2020 fornisce alle piccole e medie imprese e agli studi professionali uno scudo contro possibili revoche di affidamenti da parte delle Banche, fino al 30 settembre 2020 (art.56 comma 2 lett. a) .

In particolare, per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi a quella di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020.

I requisiti per accedere all’agevolazione sono i seguenti:

  • il richiedente deve rientrare nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Rientrano in tali categorie anche i lavoratori autonomi ed i professionisti con partita IVA (cfr. FAQ pubblicate sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze);
  • il richiedente deve aver sede in Italia;
  • le esposizioni debitorie per le quali si richiede la sospensione non devono essere, alla data di pubblicazione del decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate.

Per attivare la misura di sostegno, è sufficiente una preventiva comunicazione agli istituiti di credito, corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Sui siti web delle Banche, dovrebbero essere disponibili i moduli da utilizzare. Nel caso mancassero, si può prendere spunto dai proforma che seguono.

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